TRIBUNALE DI PADOVA Sezione II civile Il giudice dott. Guido Marzella nella causa rubricata sub n. 6969/2021 r.g.a.c. ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza visto il verbale d'udienza del 13 gennaio 2022, nell'ambito del quale si dettavano disposizioni in merito alla trattazione cartolare dell'udienza del 17 febbraio 2022; Atteso che le parti hanno provveduto a depositare le note scritte autorizzate contenenti le proprie deduzioni e richieste, nell'ambito delle quali l'appellante ribadiva l'istanza finalizzata ad ottenere che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 213 del C.d.S., nella parte in cui tale norma commina in via automatica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza rimettere al giudice di merito la possibilita' di graduare la sanzione medesima, in relazione alla concreta gravita' della violazione commessa, anche sotto il profilo soggettivo; Ricordato allora, sotto un primo profilo, come nel caso di specie si verta in un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace di Padova, il quale rigettava l'opposizione promossa dal trasgressore ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. nei confronti: del verbale di accertamento della violazione dell'art. 213, ottavo comma, C.d.S., di n. V-50042603, relativo all'aver posto in circolazione un veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro e del quale il trasgressore era stato nominato custode, al quale conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e della alienazione del veicolo, previa revoca della custodia; e del correlato verbale di recupero del mezzo in questione, di n. 42101, gia' appunto oggetto di sequestro; Lamentandosi da parte dell'appellante l'erroneita' della predetta pronuncia dal momento che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto: che il veicolo in questione sarebbe stato in realta' dissequestrato dal prefetto gia' con precedente ordinanza del 16 ottobre 2017, emessa con riguardo alla impugnazione dei verbali d'accertamento: n. 8159184, relativo alla guida senza copertura assicurativa del mezzo, radiato per esportazione; n. 6330/S, con cui veniva applicata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo e disposto l'affidamento in custodia del mezzo; n. 8159185 relativo alla circolazione del medesimo mezzo privo di immatricolazione o carta di circolazione; n. 10011/S, con cui veniva disposta l'ulteriore sanzione accessoria del sequestro amministrativo e disposto l'affidamento in custodia del mezzo; che in ogni caso, se anche la predetta ordinanza avesse riguardato solo i verbali n. 8159185 e n. 10011/S, l'efficacia degli altri sarebbe comunque venuta meno per sopravvenuto decorso dei termini di adozione della relativa della decisione, in concreto mai intervenuta riguardo ai verbali n. 8159184 e n. 6330/S; che doveva d'altro canto ritenersi assolutamente infondato il richiamo operato nella sentenza di primo grado all'istituto del dissequestro condizionato, in quanto non previsto in alcun modo dalla nostra legislazione, la quale prevede unicamente possibili aggiunte di prescrizioni autonome, quali l'ordine di esibizione dei documenti regolarizzati relativi al veicolo; che non si era nemmeno tenuto conto della buona fede del trasgressore e quindi dell'assenza dell'elemento soggettivo della violazione, determinata dalla convinzione in capo al medesimo della possibilita' di circolare con il veicolo in questione, la cui radiazione e sottoposizione a sequestro non risultavano ne' al P.R.A. ne' in altri pubblici registri; Osservato come il Comune di Padova si sia quindi difeso rilevando: che in relazione al ricorso presentato dal B avverso i predetti accertamenti il prefetto aveva unicamente preso posizione riguardo ai verbali di n. 8159185 e n. 10011/S, disponendo il dissequestro del mezzo, mentre non si era pronunciato riguardo agli altri poiche', essendo intervenuto il pagamento della sanzione in misura minima con riferimento al verbale n. 8159184, il ricorso avverso di esso ed a quello correlato sub n. 6330/S risultava ormai irricevibile; che presso i terminali del P.R.A. l'automezzo risultava tuttora sotto sequestro; che ben risultava ammissibile l'adozione di un provvedimento di dissequestro condizionato, siccome riconosciuto sia dalla Suprema Corte (Cass. pen. n. 4169/97) sia dal Consiglio di Stato (C.d.S. 25 giugno 2019, n. 4362); che la sentenza era da ritenersi pertanto del tutto corretta giacche': risultando l'opposizione al verbale di n. 8159184 inammissibile per i motivi sopra citati, nemmeno si era potuto adottare alcun provvedimento in merito al relativo sequestro, che era quindi rimasto in vigore; per circolare, l'appellante avrebbe allora dovuto esibire sia il certificato di assicurazione sia quello di immatricolazione, dal momento che il dissequestro del mezzo era legittimamente condizionato alla previa acquisizione dei predetti documenti; in ogni caso non si riscontrava alcuna buona fede in capo al trasgressore, il quale sapeva di doversi munire dei certificati in oggetto e, pur non avendoli, aveva cio' nonostante continuato ad utilizzarla il veicolo; la confisca, quando non disposta contestualmente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ben poteva essere adottata entro il termine di prescrizione quinquennale; Riscontrata allora l'attuale rilevanza della questione di legittimita' costituzionale indicata dall'appellante dal momento che: non si rinvengono nella fattispecie questioni di natura pregiudiziale o processuale tali da comportare l'immediata definizione in rito del presente giudizio, destinato viceversa a transitare immediatamente in decisione sul merito, stante la natura esclusivamente documentale delle questioni sottoposte all'attenzione del giudicante; la solidita' degli argomenti difensivi enucleati dal patrocinio del Comune di Padova induce a ritenere possibile, se non addirittura probabile, il rigetto dell'appello, con susseguente necessita' di applicazione a carico del trasgressore della sanzione di cui si lamenta appunto l'irragionevolezza; non appare d'altro canto ammissibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, posto che il tenore letterale della medesima (il quale si limita a disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida nei confronti di colui che, avendo assunto la custodia del veicolo, circoli abusivamente con il medesimo durante il periodo in cui esso e' sottoposto a sequestro) non offre alcun margine interpretativo al giudicante; Opinato quindi, quanto alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione, come, sotto un primo profilo, la previsione di un provvedimento ablativo del titolo di guida, di per se' comportante una sensibile compressione delle concrete modalita' di estrinsecazione della liberta' di movimento, non paia peraltro presentare alcuna immediata attinenza con l'effettivo abuso del medesimo titolo, dal momento che a mente dell'ottavo comma dell'art. 213 C.d.S. essa consegue alla mera violazione degli obblighi di custodia e non risulta invece in alcun modo collegata alla conduzione del veicolo in maniera tale da cagionare pericolo alla circolazione stradale, risultando conseguentemente del tutto sproporzionata rispetto al rischio in concreto ingenerato dalla condotta sanzionata; Considerato che cio' risulta a fortiori piu' evidente ove si consideri che tale sanzione risulta applicabile in via automatica e senza alcuna possibilita' di modulazione da parte dell'Autorita' amministrativa o del giudice, in cio' riscontrandosi uno stridente contrasto con il tenore dell'art. 3 della Costituzione, in forza del quale, secondo la dottrina piu' recente formatasi in relazione al c.d. ne bis in idem sostanziale, puo' trovare spazio e autonoma consistenza il principio di proporzionalita'; Notato, d'altro canto, che esaminando la norma in questione alla luce del predetto principio ne risulta evidente la sproporzione rispetto alla trasgressione cui risulta collegata, dal momento che la medesima, sebbene formalmente atteggiandosi ad una mera sanzione amministrativa accessoria, viene in realta' a presentare connotati di afflittivita' tali da superare ampiamente il disvalore del fatto a cui dovrebbe essere applicata; Ritenuto quindi, in proposito, che sebbene cio' debba almeno apparentemente considerarsi il frutto dell'espressione di una scelta politica sanzionatoria rimessa alla discrezionalita' legislativa, in quanto tale non sindacabile sic et simpliciter dalla Consulta, cio' nonostante si possa giungere a diversa conclusione nel presupposto che cio' sia vero solo a patto che l'esercizio della predetta discrezionalita' segua canoni di ragionevolezza o, quanto meno, di non manifesta irragionevolezza, non potendosi risolvere in una disparita' di trattamento rispetto a situazioni assimilabili o, addirittura, cariche di ben piu' rilevanti cifre di disvalore e di offensivita', cosi' come ad esempio ben chiarito nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, la quale ha ribadito siffatto principio, ponendo in evidenza come, nella disposizione allora sottoposta al vaglio di costituzionalita' (e cioe' l'art. 222, secondo comma, quarto periodo, C.d.S.), la scelta del legislatore di prevedere la revoca come sanziona amministrativa accessoria automatica avrebbe travalicato i limiti della ragionevolezza, finendo per sottoporre alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di graduazione o comunque di applicazione della sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, situazioni la cui ontologica diversita' era invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un ben diverso disvalore sociale; Tenuto quindi conto del fatto che la Consulta ha gia' statuito: che la revoca della patente non puo' essere disposta dal legislatore in maniera automatica ed indistinta in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cp ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi piu' gravi, sanzionate come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni; che nelle altre ipotesi meno gravi il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dal secondo e terzo periodo del secondo comma dell'art. 222 C.d.S.; Constatato, di conseguenza, come alla luce di quanto appena sopra esposto non possa allora non destare dubbi di ragionevolezza la disciplina sanzionatoria di cui all'ottavo comma dell'art. 213 C.d.S. nella parte in cui prevede che, a seguito dell'accertamento da parte del prefetto della violazione degli obblighi del custode di un veicolo sequestrato, debba essere necessariamente irrogata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida giacche', in tal caso, ad una violazione di carattere amministrativo afferente la mera messa in circolazione di un veicolo consegue, in via automatica, una sanzione accessoria ben piu' afflittiva di quella prevista per una violazione di carattere penalistico che abbia comportato un grave evento lesivo della vita di terzi, cio' che si scontra con ogni canone costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza, non potendosi certo equiparare il mancato rispetto dei doveri imposti da un particolare ufficio alla totale o comunque elevata compromissione della salute psicofisica di soggetti terzi e cio' senza che sia prevista la possibilita' di modulare in maniera congrua ed attinente alla singola fattispecie la sanzione, applicando eventualmente, in luogo della revoca, anche la mera sospensione della patente di guida;